Il caso Ruby e l’antagonismo tra procedimenti

Domenica 20 Febbraio 2011 19:43 Bruno Virdò Local - Politica
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Il 6 aprile 2011, a Milano, il Presidente del Consiglio italiano comparirà davanti ai giudici per rispondere dell'accusa di concussione e prostituzione minorile. Chiamato a difendersi, l'onorevole Silvio Berlusconi sarà sottoposto al cosiddetto "giudizio immediato", un procedimento particolare sul quale è opportuno fare la maggiore chiarezza possibile, specie in rapporto al diritto, sancito dalla costituzione, alla più ampia difesa possibile per l'imputato.

 

Da diverse settimane sia i giornali più autorevoli  che le più frivole testate riempiono decine di pagine sull’ormai famigerata abitudine del Premier Silvio Berlusconi di trascorrere le sue serate in compagnia di avvenenti starlette e aspiranti tali. Una di queste piacevoli frequentazioni è stata Ruby Karima, 18enne di origine marocchina, che all’epoca del suo primo incontro con il Presidente del Consiglio era minorenne. In questa vicenda, pur volendo prescindere da valutazioni di natura giuridica o da considerazioni etiche, enorme è stata l’attenzione dell’opinione pubblica su un caso che vede nel ruolo di “intermediari” per gli incontri galanti del Premier figure politiche rivestenti cariche di prim’ordine, o di funzionari pubblici dediti più a salvaguardare le aspettative personali di carriera che la cura dell’interesse pubblico. N’è emerso un quadro nauseante di aspiranti attricette e pavidi burocrati inclini ad assecondare ogni torbido capriccio, ogni recondito vizio di un uomo potente come l’attuale Presidente del Consiglio. La Magistratura, dal canto suo, ha preso in mano la situazione e dopo (si presume) accurate indagini è giunta ad iscrivere nel registro degli imputati proprio il Premier Berlusconi, sottoponendolo al rito del giudizio immediato. Una decisione questa che ha condotto il Potere giudiziario dinanzi ad un  bivio tecnico-giuridico non irrilevante, in particolare dal punto di vista della tutela del diritto (costituzionalmente previsto) alla difesa dell’imputato. Nello specifico, Silvio Berlusconi, a rigor di legge, avrebbe potuto essere sottoposto alternativamente a due procedimenti penali speciali: il giudizio abbreviato ed il giudizio immediato. In relazione a questi due procedimenti è doveroso fare qualche precisazione circa le caratteristiche intrinseche degli istituti in questione, spesso erroneamente assimilati (soprattutto dai media) sotto l’aspetto normativo e processuale.

GIUDIZIO ABBREVIATO - È quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell’imputato, di pronunciare già al momento dell’udienza preliminare quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata al termine del dibattimento. Ai fini della decisione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini. Inoltre, nel sistema vigente, il rito abbreviato ha luogo sull’unico presupposto della richiesta dell’imputato. Quest’ultimo ha una duplice possibilità: formulare una richiesta non condizionata, limitandosi a chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini; oppure presentare una richiesta condizionata, subordinando lo svolgimento del rito abbreviato alla assunzione di determinate prove. Il processo si conclude nell’udienza preliminare con una sentenza di condanna o di proscioglimento senza che sia necessario pervenire al dibattimento. In caso di condanna, la pena determinata dal giudice è ridotta di un terzo, ai sensi dell’art. 442, comma 2 del c.p.p.). La riduzione della pena, pertanto, costituisce un incentivo per l’imputato e lo compensa per la scelta di rinunciare ai diritti che gli spettano nel dibattimento. Nel 1999 con la legge Carotti (n.479 del 1999) il Parlamento ha eliminato la necessità del consenso del pubblico ministero e ha strutturato il giudizio abbreviato come una “modalità semplificata di svolgimento del dibattimento” all’interno dell’udienza preliminare, attribuendo al giudice un limitato potere di integrazione probatoria.

GIUDIZIO IMMEDIATO -
Nel giudizio immediato, invece,  viene eliminata l’udienza preliminare. Questo particolare procedimento può essere chiesto dall’imputato o dal pubblico ministero. Il primo può disporre della garanzia dell’udienza preliminare rinunciando al controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio. Egli può presentare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM ha formulato l’imputazione ed il giudice ha fissato l’udienza preliminare (art.419, comma 5). Con la richiesta di giudizio immediato l’imputato perde la possibilità di ottenere il rito immediato o il patteggiamento. Il pubblico ministero, invece, deve chiedere al g.i.p. il rito immediato se la prova appaia evidente; inoltre è necesario che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova. Ma, snodo dolente di questo procedimento è che sulla richiesta di rito immediato decide il giudice in segreto sulla sola base degli atti trasmessi dal pubblico ministero e senza sentire la difesa. Ergo, il giudice per le indagini preliminari sente esclusivamente la parte pubblica e, sulla base dei verbali di atti che possono essere conosciuti solo in parte dal difensore dell’imputato, decide il rinvio a giudizio nella forma del rito immediato.

MANCATA TUTELA - Appare chiaro come proprio quest’ultimo procedimento speciale tenda a non tutelare appieno il diritto (sancito dalla Costituzione italiana nell’art. 24 comma 2) alla più ampia difesa possibile dell’imputato. E su questo aspetto di non secondaria importanza che divampano le polemiche del Premier, del suo entourage e dei suoi più fedeli alleati. Ma ormai il dado è tratto: a partire dal 6 aprile 2011 l’On. Silvio Berlusconi sarà processato col rito immediato davanti ad un collegio di tre donne a Milano. Il gip di Milano Cristina Di Censo, infatti, rinvia a giudizio il Presidente del Consiglio “con l’accusa di concussione e prostituzione minorile, per aver abusato della qualità di presidente del Consiglio ed indotto la Questura ad affidare Ruby Karima alla consigliera regionale Nicole Minetti e per aver avuto rapporti sessuali con la giovane marocchina, quando ella era minorenne”. Così, rischia di interrompersi nel peggiore dei modi l’avventura politica di Silvio Berlusconi, il quale, tra errori, intuizioni, omissioni, sogni, desideri, ed umane debolezze, ha segnato la vita politica e sociale di questo Paese.

Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Febbraio 2011 09:07

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