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Aborto, la scelta più drammatica
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 La situazione della donna che si trova in condizioni di abortire é rimasta critica dopo tutti questi anni, nonostante le maggiori libertà date dalla 194 e dal successivo referendum del 1981Silvia Poletti Non sembra trovare facile soluzione la polemica nata dopo il blitz della polizia in un ospedale di Napoli avvenuto nei giorni scorsi, in seguito a una telefonata anonima: denunciava che nella sala parto del reparto di ostetricia del Policlinico dell'Università Federico II si stava eseguendo un aborto fuori dai termini di legge. Sette poliziotti sono entrati nel reparto, hanno interrogato medici, infermieri, la donna appena uscita dalla sala operatoria, e hanno sequestrato il feto per eseguire un’autopsia. Ma era tutto regolare, si trattava di un aborto terapeutico eseguito nei tempi previsti dalla legge 194. “Come donna e come Ministro della Salute sono attonita e turbata; – ha detto il Ministro della Salute uscente Livia Turco – quanto è accaduto a Napoli rispecchia il clima di tensione che si è creato intorno a una delle scelte più drammatiche per una donna come quella di rinunciare a una maternità”. È comunque indubbio il fatto che in Italia la pratica dell’aborto sia sempre stata guardata in negativo, ma per capire meglio si deve tornare agli anni ’70, prima della legge 194.
L'ABORTO IN ITALIA PRIMA DELLA LEGGE N. 194/1978 – Prima del 1975 l'aborto in Italia non era consentito. Esso veniva persino sanzionato dalle norme contenute nel titolo X del libro II del Codice Penale; ciò nonostante, la giurisprudenza applicava con una certa frequenza come causa di giustificazione lo stato di necessità, previsto dall'articolo 54 dello stesso codice, ritenendo non punibile l'intervento abortivo reso necessario per salvare la vita della gestante e, in taluni casi, anche per ragioni di salute, purché gravi. Il primo sensibile mutamento di rotta avviene nel 1975, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale n. 27 che, pur riconoscendo un fondamento costituzionale nella tutela del concepito, affermava che “[...] non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione, che persona deve ancora diventare”. Questa decisione ha, di fatto e di principio, aperto la strada all'aborto – che sarebbe stato introdotto dopo tre anni – perché ha consentito la soppressione del feto nel caso in cui la gravidanza avesse implicato danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna. LA LEGGE N. 194 – Con la legge n.194/1978 la situazione in Italia è mutata notevolmente. Questa legge, recante Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, indica la pratica abortiva come un’interruzione volontaria della gravidanza, quindi, suddivide in modo del tutto arbitrario la vita infrauterina in tre periodi, fissando per ciascuno di essi una differente disciplina e avendo come esclusivo criterio di riferimento i rischi per la salute della donna. Il primo periodo, regolamentato dagli articoli 4 e 5, coincide, pur se in modo non del tutto esatto, con i primi novanta giorni della gestazione, nel corso dei quali è di fatto ammesso l'aborto senza limiti. Ogni ragione è valida, dalle condizioni economiche, sociali e familiari, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, alla previsione di anomalie o malformazioni del nascituro: ciascuna di queste ragioni, in quanto si traduca in un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, legittima il ricorso all'aborto, gratuito o assistito. Quanto alle modalità per ottenere l'intervento, la gestante si può rivolgere al consultorio, o a una struttura sociosanitaria, oppure al proprio medico di fiducia: costoro, secondo la previsione di legge, dovrebbero indurla a riflettere e dissuaderla dall'aborto, prospettando le possibili alternative. Se ravvisano, invece, l'urgenza dell'intervento, rilasciano un certificato con il quale la donna può immediatamente recarsi ad abortire; altrimenti redigono ugualmente un certificato che attesta la gravidanza e la richiesta presentata dalla donna: costei, decorso il termine di sette giorni, è legittimata a ottenere l'intervento di aborto. Il secondo periodo, disciplinato dagli articoli 6 e 7, è quello compreso fra il quarto mese di gravidanza e la possibilità di vita autonoma del feto, e quindi – in considerazione della dipendenza di quest'ultima dalle attrezzature mediche e dalla perizia degli ostetrici – non è determinabile a priori: in tale arco temporale l'aborto può praticarsi per motivi terapeutici in senso lato, e perciò anche con riferimento alla salute psichica della donna, ed eugenetici, con riferimento a timori di malattie del nascituro; queste indicazioni vanno medicalmente accertate, pur se la genericità delle formulazioni non consente una verifica rigorosa. Infine, il terzo periodo è quello compreso fra il momento della vitalità del nascituro e la nascita: l'aborto è praticabile solo se è in pericolo la vita della donna. L’ABORTO OGGI – La situazione della donna che si trova in condizioni di abortire é rimasta critica dopo tutti questi anni, nonostante le maggiori libertà date dalla 194 e dal successivo referendum del 1981. L'Udi (Unione Donne in Italia) ha difatti denunciato “il clima che sta montando contro le donne, nel nostro paese e nel caso specifico in Campania, che genera procedure ai limiti della legittimità, ma soprattutto contrarie ad ogni buon senso” e ha dato appuntamento a tutte le donne napoletane e del resto d’Italia per scendere nelle piazze nei giorni scorsi. “La nostra mobilitazione – affermano – partirà da Napoli e diventerà vigilanza e presidio permanente in ogni piazza d'Italia. Autodenunciamoci tutte per aver deciso nella nostra vita”.
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